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Principali Domande & Risposte sulla Soglia di Anomalia

Un’offerta si intende anomala o anormalmente bassa rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando quando suscita il sospetto della scarsa serietà della stessa e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare un adeguato profitto all’operatore economico.

A tal fine, l’ordinamento ha fissato alcune regole convenzionali per stabilire quando una offerta è anormalmente bassa (vedi fig. 1). Nel rispetto di tali regole, la verifica dell’anomalia mira a garantire e utelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara, ossia quello di scegliere il miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto.

La valutazione dell’anomalia si basa sul criterio di aggiudicazione scelto dalla stazione appaltante tra quelli indicati dall’articoli 95 e 97 del d.lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici (di seguito “Codice”), e giustifica la richiesta di chiarimenti al fine di valutare se sussistano o meno gli estremi per verificare la congruità dell’offerta.

figura 1 - verifica anomalia

L’art. 97, comma 1 del Codice stabilisce un principio generale per l’individuazione delle offerte sospette di anomalia, consentendo alla stazione appaltante di richiedere “spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità”.

Non si tratta di una novità assoluta del Codice, giacché con il previgente art. 86, comma 3 del D.lgs. 163/2006, era stato codificato il principio generale elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui un’offerta – anche se formalmente non anomala – può essere comunque soggetta al vaglio della stazione appaltante.

Ciò in quanto, in applicazione del principio di buon andamento della P.A., l’apertura del sub–procedimento di verifica dell’anomalia consente alla stazione appaltante di rifiutarsi, di aggiudicare l’appalto prima di verificare e dichiarare congrua l’offerta.

L’art. 97 del Codice dei contratti prevede altresì dei meccanismi di ausilio per la stazione appaltante ai fini dell’individuazione delle offerte anomale, differenziati in ragione del criterio di aggiudicazione prescelto per lo specifico appalto:

  • nel prezzo più̀ basso sono previsti dei parametri matematici (distinti in base al numero di offerte) che consentono l’individuazione di una soglia di anomalia (calcolata sui ribassi offerti) ossia di un ribasso massimo, superato il quale, se l’appalto è inferiore alla soglia UE e il numero delle offerte ammesse è almeno di 10, è prevista l’esclusione “automatica” (ossia senza possibilità̀ di proporre giustificativi) del concorrente che abbia offerto un ribasso superiore alla predetta soglia; se le offerte ammesse sono in numero compreso da 5 a 9 non c’è l’esclusione automatica, ma solo un sospetto di anomalia per le offerte che superano la predetta soglia di ribasso massimo, che quindi andranno valutate (art. 97, commi 2, 2–bis, e 8 del Codice). Tale meccanismo di calcolo della soglia di anomalia non opera se sono state presentate meno di 5 offerte e comunque per appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza Comunitaria o di carattere transfrontaliero (art. 97, commi 3–bis e 8 del Codice);
  • nell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (art. 97, comma 3 del Codice). Anche se l’impresa non ottiene i 4/5 dei punteggi, residua comunque in capo alla stazione appaltante la possibilità̀ di «valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa» (l’art. 97, comma 6, ult. cpv., del Codice).

Con la legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019 del d.l. 32/2019, il criterio del prezzo più̀ basso – ritenuto dal testo iniziale del Codice criterio eccezionale di aggiudicazione – è stato equiparato all’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice.

Le stazioni appaltanti possono quindi utilizzare fino alla soglia omunitaria, senza alcuna particolare motivazione, il criterio del minor prezzo con obbligo di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove, come visto, l’appalto non presenti carattere “transfrontaliero” ed il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10 (art. 97, comma 8, del Codice).

Solo per l’affidamento di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, resta confermato l’utilizzo del solo criterio dell’OEPV, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, o sulla base del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale costo del ciclo vita (art. 95, comma 2).

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, l’appalto viene aggiudicato all’operatore economico che presenta l’offerta di maggior ribasso tra quelle ritenute comunque “sostenibili”. La linea di demarcazione, tra offerte sospette di non essere sostenibili e quelle presumibilmente congrue, è determinata dalla stazione appaltante calcolando la soglia di anomalia secondo i parametri aritmetici dettati dall’art. 97 del Codice.

Tale soglia consente, a sua volta, di distinguere dalle altre offerte quelle potenzialmente “anomale”, che presentando un ribasso eccessivo rispetto alla media delle altre offerte, fanno dubitare della loro affidabilità

Una rilevante novità introdotta dal cd. decreto “sblocca cantieri”, sta nel fatto che, al di fuori del perimetro euro unitario, ossia laddove ricorrano le condizioni previste dall’art. 97, comma 8, le stazioni appaltanti prevedono nel bando l’esclusione automatica delle offerte con ribassi che superano la soglia di anomalia.

Il presupposto logico di tale favor per l’esclusione automatica va ricercato nel principio di economicità dell’azione ammnistrativa. Infatti, la verifica di un numero eccessivamente elevato di offerte, obbligando la stazione appaltante ad un ripetuto raffronto in contraddittorio, potrebbe comportare un ritardo in grado di compromettere la stessa realizzazione dell’appalto.

A tale proposito, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (vedi fig. 2), la stazione appaltante – per l’affidamento di appalti sotto-soglia comunitaria che non presentino interesse transfrontaliero – si può trovare di fronte i seguenti casi:

  • da 1 a 4 offerte ammesse, non può eseguire alcun calcolo della soglia di anomalia (art. 97, co. 3-bis del Codice);
  • da 5 a 9 offerte ammesse, non può utilizzare l’esclusione automatica, ma la soglia di anomalia, calcolata con il metodo semplificato di cui al comma 2-bis dell’art. 97, viene utilizzata per individuare le offerte sospette (art. 97, co. 3-bis del Codice);
  • da 10 a 14 offerte ammesse, utilizza una modalità di calcolo della soglia di anomalia semplificata, già prevista a partire da 5 offerte ammesse, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97, co. 2-bis del Codice);da 15 offerte ammesse, adotta l’esclusione automatica delle offerte anomale con una modalità di calcolo della soglia di anomalia più complessa di quella prevista tra 5 e 14 offerte ammesse (art. 97, co. 2 del Codice).

La prima cosa da fare è il c.d. “taglio delle ali” cioà l’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Le offerte di uguale valore di ribasso vanno prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori. Se nell’effettuare il calcolo del 10% sono presenti offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, le stesse sono da accantonare.
Calcoliamo ora la media dei ribassi rimasti: sommiamo il valore delle offerte rimaste dopo il taglio e dividiamo per il numero di offerte rimaste. Chiamiamo M la media ottenuta (ricordiamoci bene questo valore, che dovremo usare ancora).
Calcoliamo la differenza (scarto) dalla media M e sommiamo gli scarti, per calcolare quindi la media degli scarti (Sc).

Fino a questo punto la formula non è cambiata rispetto a come la conoscevamo, e al caso di oltre 15 offerte ammesse. A questo punto però arriva la vera novità del decreto Sbloccacantieri: il calcolo del rapporto “R” fra lo scarto medio Sc e la media dei ribassi M

R = Sc/M

A seconda del valore di R dovremo procedere in due modi diversi.

Se R è inferiore a 0,15, la soglia di anomalia sarà pari alla media M più il 20% della stessa media M. Ad esempio, se la media dei ribassi M fosse pari a 12,257, la soglia di anomalia sarebbe

12,257 + (12,257 * 20/100) = 14,708

cioè Sa = M + (M * 20/100)

Se invece il valore di R è maggiore o uguale a 0,15, la soglia di anomalia è pari alla somma della media aritmetica e dello scarto medio. cioè Sa = M + Sc
I criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto (in particolare, criteri oggettivi quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto), vengono esplicitati all’interno dei documenti di gara.
Si usa l’espressione “massimo ribasso” per indicare quel genere di gare in cui l’unica discriminante per la scelta del fornitore è il prezzo. L’ente appaltante in questo caso stabilisce una serie di requisiti tecnico/qualitativi, in assenza dei quali non è possibile partecipare alla gara.
Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), a vincere è l’offerta che si presenta la migliore sotto il profilo tecnico e che, al contempo, si contraddistingue per offrire il prezzo più basso.
Il soccorso istruttorio è un istituto volto a consentire agli operatori economici, in sede di gara, di integrare eventuali domande di partecipazione che risultano essere incomplete e/o irregolari, evitando così di essere esclusi dalla stessa.
Il termine massimo previsto dall’articolo 83 Codice è di 10 giorni, periodo entro cui devono essere soddisfatte e risolte tutte le carenze eventualmente riscontrate nella documentazione amministrativa da allegare alla domanda di partecipazione ad una gara.
Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione si intende approvata. … In ogni caso la proposta diventa aggiudicazione (quella che nel pregresso ordinamento si chiamava aggiudicazione definitiva non efficace) una volta decorsi i trenta giorni.

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